Contenitore 1° destra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenitore 2° destra
box3 destra
box4 destra




box5 - SINISTRA
box 6 SINISTRA

Esenzione ticket

NOTA INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITA’ PER OTTENERE L’ESENZIONE DAL TICKET IN BASE AL REDDITO
Dal 1° aprile 2011 cambiano le regole su tutto il territorio nazionale per ottenere l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari in base alle condizioni economiche degli assistiti.
Non cambiano invece i criteri che danno diritto all’esenzione che restano quelli utilizzati fino ad oggi.
Cambia quindi solo il metodo con il quale si certificano le esenzioni per reddito.

Le nuove modalità
Dal 1° aprile 2011 sarà il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, che dovrà verificare e attestare il diritto all’esenzione per reddito ogni volta che prescriverà una visita e/o degli esami specialistici.
 Il medico farà l’attestazione, se ricorrono i presupposti, quando  compilerà la ricetta del SSN (colore rosso).
La nuova modalità per ottenere l’esenzione dal ticket in base al reddito prevede che sia la persona interessata a richiedere ogni volta espressamente al medico che compila la ricetta di verificare ed attestare il proprio diritto all’esenzione, all’atto della prescrizione sanitaria, attraverso la consultazione dell’elenco degli esenti o attraverso il certificato di esenzione esibito dall’assistito.
Il medico prescrittore, prima di attestare il diritto all’esenzione, procederà ad acquisire le informazioni necessarie attraverso le seguenti modalità di accertamento.

I^ MODALITA’ DI ACCERTAMENTO – L’assistito è compreso negli elenchi degli esenti.
Il medico verificherà che l’assistito sia compreso nell’elenco degli assistiti esenti messo a disposizione dal ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema ts sul portale internet (www.sistemats.it) a cui si accede con le medesime credenziali di autenticazione utilizzate per la compilazione dei certificati di malattia telematici. Nel caso in cui il medico fosse impossibilitato a consultare l’elenco dei suoi assistiti dovrà richiederlo alla ASL che lo fornirà in formato cartaceo e/o elettronico.

2^ MODALITA’ DI ACCERTAMENTO – L’assistito non è compreso negli elenchi degli esenti.
Nei riguardi degli assistiti che ritengono di avere diritto all’esenzione per motivi di reddito, ma che non sono ricompresi negli elenchi degli assistiti esenti, il medico verificherà ed attesterà il diritto all’esenzione previa esibizione del certificato di esenzione da parte dell’assistito.

COME SI ACQUISISCE IL CERTIFICATO DI ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO.
L’assistito che ritiene di avere diritto all’esenzione ma non è ricompreso nell’elenco degli esenti potrà richiedere il rilascio del certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito direttamente al distretto sanitario di appartenenza.



QUALI SONO I REQUISITI PER L’ESENZIONE IN BASE AL REDDITO.
Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito, ai sensi dell’art.8, comma 16, della legge 537/1993 e successive modificazioni:
. Soggetti di età inferiore a 6 anni o più di 65 anni con redito familiare inferiore a euro 36.151,98
  (codice di esenzione E01)
. Disoccupati – e loro familiari a carico  - con reddito inferiore a euro 8.263,31 incrementato a euro
  11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico (codice di  
   esenzione E02).
. Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico – (codice di esenzione E03)
. Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni  - e loro familiari a carico – con reddito familiare
   inferiore a euro 8.263,31 incrementato a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di
   ulteriori 516,46 per ogni  figlio a carico (codice di esenzione E04)

QUALI SONO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai fini della determinazione dell’importo utile per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente. 
Per “nucleo familiare” deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici) costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
Per” familiari a carico” si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a Euro 2.840,51)
Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per l’abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e quelli per carichi di famiglia. Il reddito è ricavabile dai modelli CUD modello 730 Modello Unico persone fisiche.
Con il termine “disoccupato” si intende esclusivamente la persona che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazioni di un rapporto a tempo determinato) una attività di lavoro dipendente e sia iscritto presso il Centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento) in attesa di nuova occupazione.
Le persone collocate on Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono usufruire di questa esenzione ticket.
Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell’esenzione del ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se iscritto presso il Centro per l’impiego o altro organismo autorizzato o accreditato.

A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI.
Per chiarimenti ci si può rivolgere ai Distretti Sanitari di appartenenza o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASL.
In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all’agenzia delle entrate, ad un patronato, al CAAF o altro soggetto che offre assistenza fiscale.